identificazione diretta in Italia, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto,
dei soggetti non residenti
D.Lgs. 19.06.2002 n. 191, modifica
artt. 17,
35-ter, 38-ter, 40, D.P.R. 633/1972
In attuazione della
direttiva 2000/65/CE, il decreto detta disposizioni per l’identificazione diretta in
Italia, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, dei soggetti non residenti:
- gli obblighi ed i diritti relativi all’imposta sul valore aggiunto (compresi quelli di
fatturazione) da parte di soggetti non residenti, privi di stabile
organizzazione in Italia, possono essere adempiuti, in alternativa, da un
rappresentante fiscale , ovvero direttamente dal soggetto non residente, che si
sia identificato direttamente;
- l’identificazione diretta e’
effettuata mediante apposita dichiarazione – resa
all’Agenzia delle Entrate, ufficio di Roma 6 (cfr. il Provvedimento del direttore dell’Agenzia in data 7 agosto
2002, in G.U. n. 200 del 27.8.2002) – e puo’ essere
attuata solo se il soggetto non residente esercita attivita’
di impresa, arte o professione in uno Stato membro
dell’Unione europea, o in altro Stato con cui esistono convenzioni che
disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta.
A seguito dell’identificazione
diretta, l’ufficio attribuisce un apposito numero di
partita Iva (cfr. la Ris. Agenzia Entrate 6 settembre
2002 n. 289/E);
- se le operazioni Iva sono compiute nei confronti di privati consumatori, il
soggetto non residente e’ obbligato ad identificarsi direttamente, od a
nominare un rappresentante fiscale;
- se invece le operazioni Iva sono compiute nei confronti di un contribuente Iva, i
suddetti adempimenti sono facoltativi, ed in mancanza all’adempimento degli
obblighi Iva (e quindi anche all’autofatturazione)
provvede il cessionario o committente.