identificazione diretta in Italia, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, dei soggetti non residenti


 

D.Lgs. 19.06.2002 n. 191, modifica

artt. 17, 35-ter, 38-ter, 40, D.P.R. 633/1972

 

In attuazione della direttiva 2000/65/CE, il decreto detta disposizioni per l’identificazione diretta in Italia, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, dei soggetti non residenti:

 

- gli obblighi ed i diritti relativi all’imposta sul valore aggiunto (compresi quelli di fatturazione) da parte di soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, possono essere adempiuti, in alternativa, da un rappresentante fiscale , ovvero direttamente dal soggetto non residente, che si sia identificato direttamente;

 

- l’identificazione diretta e’ effettuata mediante apposita dichiarazione – resa all’Agenzia delle Entrate, ufficio di Roma 6 (cfr. il Provvedimento del direttore dell’Agenzia in data 7 agosto 2002, in G.U. n. 200 del 27.8.2002) – e puo’ essere attuata solo se il soggetto non residente esercita attivita’ di impresa, arte o professione in uno Stato membro dell’Unione europea, o in altro Stato con cui esistono convenzioni che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta.

 

A seguito dell’identificazione diretta, l’ufficio attribuisce un apposito numero di partita Iva (cfr. la Ris. Agenzia Entrate 6 settembre 2002 n. 289/E);

 

- se le operazioni Iva sono compiute nei confronti di privati consumatori, il soggetto non residente e’ obbligato ad identificarsi direttamente, od a nominare un rappresentante fiscale;

 

- se invece le operazioni Iva sono compiute nei confronti di un contribuente Iva, i suddetti adempimenti sono facoltativi, ed in mancanza all’adempimento degli obblighi Iva (e quindi anche all’autofatturazione) provvede il cessionario o committente.